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Data: 02/11/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli La Cassazione, sezione lavoro, con la pronuncia n. 1576/2010 ed altre (v., fra le altre, la sentenza n. 1577) è intervenuta, dopo la decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a termine e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo. Gli Ermellini hanno statuito, in particolare, che il requisito di specificità, nell'ambito di una situazione aziendale complessa, può ritenersi soddisfatto dall'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti, integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (come, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, ecc.) che permettano di determinare il numero dei dipendenti da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando la verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità.
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