Data: 06/02/2010 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Il portatore di handicap che sosta all'interno delle aree assoggettate a tariffa deve sostenere il costo del parcheggio, pur munito dello speciale contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo: il principio � stato affermato dalla Corte di Cassazione � Sezione 2^ Civile, che ha respinto il ricorso presentato dal disabile, gi� risultato soccombente nell'ambito della procedura di opposizione alla sanzione amministrativa promossa avanti al Giudice di Pace di Palermo. I Giudici di Piazza Cavour evidenziano nella parte motiva che l'esonero dal pagamento del ticket non � previsto da alcuna norma, quantunque venga teorizzato all'interno di circolari della Pubblica Amministrazione, prive del rango di norme di diritto. Oltretutto, aggiungono gli Ermellini, non ha fondamento invocare a sostegno di un'interpretazione ipoteticamente difforme l'esigenza di favorire la mobilit� delle persone disabili; �dalla gratuit�, anzich� onerosit� come per gli altri utenti, della sosta deriva, infat ti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilit��. Talch�, anche nell'indisponibilit� degli apposti spazi riservati alla categoria dei disabili, mancanti o gi� occupati da altri portatori di handicap, costoro non possono fruire della sosta gratuita negli stalli a pagamento. La pronuncia, recante il n�21271 e depositata il 5 ottobre 2009, presta il fianco a non poche perplessit� in relazione al favor di agevolazione che permea tutta la normativa a vantaggio delle persone che, per loro sventura, sono diversamente abili, secondo l'eufemistica espressione invalsa.
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