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Data: 08/02/2010 10:00:00 - Autore: Avv. Ilaria Corridoni Il 23 marzo prossimo sarà discusso in udienza pubblica, dinanzi alla Corte Costituzionale, il giudizio di legittimità delle disposizioni di cui agli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis c.c. in relazione all'ipotesi di matrimonio tra persone dello stesso sesso. La decisione della Consulta potrebbe segnare una svolta epocale. Il Giudice delle Leggi dovrà decidere a seguito dell'ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale di Venezia lo scorso aprile (ord.za 4 febbraio – 3 aprile 2009, rubricata al n. 177 reg. ord. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009). Il pronunciamento è stato emesso dietro ricorso presentato da una coppia omosessuale contro il Sindaco di Venezia, avverso il diniego di dare corso agli incombenti per le pubblicazioni di matrimonio, ricevuto dall'Ufficiale di stato civile del Comune. Gli istanti vedranno le loro ragioni perorate da un gruppo di Giuristi di riconosciuto valore, tra i quali spiccano nomi di grande rilievo. Interessanti ssimo sondare, per ora, sia le motivazioni espresse in via “amministrativa” dal Comune a suggello del rifiuto opposto ai richiedenti, sia le tesi contrapposte propugnate dall'Avvocatura di Stato e dalla difesa dei ricorrenti dinanzi alla terza sezione del Tribunale veneziano in composizione collegiale (Dott. Maurizio Gionfrida - Presidente, Dott.ssa Roberta Marchiori e Dott.ssa Antonella GUERRA – Relatrice). Temi di massima rilevanza sociale e culturale, oltre che di estremo rilievo giuridico. Pregevole l'analisi fine ed approfondita operata dai Giudici lagunari, che hanno infine deciso per la non manifesta infondatezza delle questione di illegittimità costituzionale agitata dagli istanti. L'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia aveva emanato il provvedimento di diniego avverso la richiesta di pubblicazioni adducendo l'inesistenza giuridica di siffatta petizione “in forza del complesso normativo fondante l'ordinamento giuridico italiano e la contrarietà all'ordine pubblico costituito da principi fondamentali di rango sia costituzionale che ordinario”. Aveva più specificamente asserito che “l'istituto del matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi, desumibile dall'insieme delle disposizioni che lo disciplinano, tanto che tale diversità di sesso costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale per la fattispecie del matrimonio, a tal punto che l'ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l'insieme delle normative tuttora vigenti”. “...Ricorre l'ipotesi di inesistenza quando manchi la realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie” ... “Non è senza ragione che nel nostro codice civile, tra gli impedimenti al matrimonio (età, incapacità, libertà di stato, parentela, delitto etc. etc.) non è prevista la diversità d i sesso tra i coniugi” ...; “ciò ovviamente perché essa, a differenza dei semplici impedimenti, incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento possa qualificarsi matrimonio”. “... In mancanza di modifiche legislative in materia il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale ...”, “qualsiasi possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso va esclusa categoricamente (come da circolare n. 55 del 18.10.2007 del Ministero dell'Interno). Adìto dalla coppia gay per la tutela delle proprie manifestate intenzioni, il Tribunale di Venezia dispone per la rimessione alla Corte Costituzionale. La relativa ordinanza argomenta in modo equilibrato - ficcante - a sommesso avviso di chi scrive, “commuove”, nel colore latino del termine (“commovere”) - induce comunque a riflettere sia il giurista, che l'uomo comune. Il Collegio decidente celebra il rito con raccoglimento e con disincanto, incantevole ed al tempo stesso asciutto nella parola, con precisione arresta la sua azione dinanzi al limite insuperabile posto attualmente dal Codice italiano, si affida al Giudice delle leggi, dopo aver prospettato un quadro di ampio respiro, frutto di un lavoro nel quale non si è trovata altra via per fornire un'interpretazione “costituzionalmente orientata” delle disposizioni in vigore. Questo in sintesi è il dictum dei Giudici di Venezia: il chiaro tenore delle norme vigenti obiettivamente impedisce di operare una estensione dell'istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato espressamente. Certamente il nostro legislatore, sino ai tempi più recenti, non ha avuto lo stimolo per la disciplina specifica di una problematica che non era dibattuta. Non vi è dubbio che leggendo l'impianto normativo di riferimento (c.c. artt.107 e 108, 143 s.s., 231 s.s.) si trae la conclusione inevitabile per cui, allo s tato, esso si riferisce solo al matrimonio tra persone di sesso diverso; quindi, non è consentito al giudice diverso da quello di rango costituzionale di ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni per il matrimonio di una coppia omosex (questo chiedeva in prima istanza la coppia dei ricorrenti). Tuttavia, non si può rimanere sordi alle mutate istanze sociali, sempre crescenti ed ormai già vagliate in molti altri Paesi, “non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale ed al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e come quello mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all'evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un'att enta meditazione sulla persistente compatibilità dell'interpretazione tradizionale con i principi costituzionali”. Soccorre l'art. 2 della Costituzione, laddove riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nella sua sfera “sociale” in cui dev'essere senz'altro ricompresa - ed in primis! - la “famiglia”, nella quale la personalità dell'individuo si esplica anche attraverso l'acquisizione di uno status che conferisce diritti e doveri “del tutto peculiari e non sostituibili tramite l'esercizio dell'autonomia negoziale”. “La libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge ...riguarda la sfera dell'autonomia e dell'individualità, quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; nell'ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso il Tribunale non individua alcun pericolo di lesione di interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbero essere la si curezza o la salute pubblica”. Poi, lucida e penetrante, la Terza Sezione veneziana affronta un passaggio delicatissimo e fondamentale, legato alla coscienza pubblica in modo sicuramente ancestrale: “l'unico importante diritto con il quale potrebbe eventualmente ipotizzarsi un contrasto è quello dei figli di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto che corrisponde anche ad un indiscutibile interesse sociale.” “Chiaro, tuttavia” afferma il Tribunale, “che tale interesse potrebbe incidere esclusivamente sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi, diritto che è distinto, e non necessariamente connesso, rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti stranieri ...pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno espressamente escluso il diritto di adozione; in ogni caso, nell'attuale ordinamento italiano ogni adozione presuppone la valutazione di idoneità effettiva e di capacità genitoriale della coppia ...evidente mente funzionale alla valutazione dell'interesse del minore adottando, essendo così esclusa ogni automaticità tra il matrimonio, la richiesta di adozione e la decisione del Tribunale per i minorenni”. L'art. 3 della Costituzione, proseguono i Giudici veneziani, vieta ogni discriminazione irragionevole tra cittadini conferendo ad essi “pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed impegna lo Stato “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”. Debbono poter esprimere liberamente il loro orientamento sessuale, “né patologico, né illegale”, tutti i cittadini. Gli omosessuali debbono poter contrarre matrimonio perché impedirlo è irragionevole. Tanto più è vero ove si pensi che a coloro che hanno portato a termine un trattamento chirurgico per il mutament o di sesso, passato al vaglio di un Tribunale che abbia riconosciuto ed attribuito il nuovo sesso, è riconosciuta la possibilità di contrarre matrimonio con persone appartenenti al loro sesso di origine. Sul tema ebbe a pronunciarsi proprio la Consulta, con sentenza n°165 del 6/5/1985, nella quale vennero espressi motivi di ampio e profondo respiro a cagione della legittimità costituzionale riconosciuta alla legge n.164/1982. In quell'occasione la Corte stabilì che l'”orientamento del transessuale è un naturale modo di essere” di cui la legge 164 si è “fatta carico” ...per consentire a questi “diversi” “l'affermazione della loro personalità ed in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza”. Dunque non ha giustificazione logica e giuridica il fatto di impedire a due omosessuali di unirsi in matrimonio, nella libera espressione del loro orientamento psico-sessuale, quando essi non vogliano sottop orsi ad alcun intervento chirurgico per il successivo riconoscimento del sesso di approdo, mentre a coloro che abbiano scelto tale percorso è consentito il matrimonio con persone appartenenti al loro stesso sesso di origine. Il Collegio lagunare sottolinea ulteriormente che la legge n°164 ha consentito la celebrazione del matrimonio tra soggetti incapaci di procreare… Prive di fondamento, reputa il Tribunale di Venezia, sono quelle tesi che “giustificano l'implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione”. “... Né la Costituzione, né il diritto civile” prevedono “la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l'assenza di tale capacità come condizione d'invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, essendo matrimonio e filiazione istituti nettamente distinti”. La difesa di regole apparentemente ancorate all'etica o alla tr adizione, ove priva di adeguato supporto logico-giuridico, si rivela sterile e pericolosa, atta a suffragare quella discriminazione che il nostro Stato ha combattuto in tanti settori (le carceri, il lavoro femminile, l'handicap …). Anche l'art. 29, comma 1°, della Carta Costituzionale tutela la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. “Naturale” non può intendersi nella sola ingiustificata accezione di unione tra un uomo e una donna suggellata dal vincolo giuridico del matrimonio. Famiglia e matrimonio si presentano come “istituti di carattere aperto alle trasformazioni che necessariamente si verificano nella storia”. Il Giudice decidente procede, infine, ad una valutazione comparatistica del problema affrontato, che di necessità, a malincuore, dobbiamo riduttivamente riassumere. L'art. 117 comma 1° della Costituzione deve spingerci all'esame ed al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Vengono in evidenza , allora, la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta di Nizza, pur se attualmente non vincolante. In ogni caso vanno tenute nella debita considerazione le linee orientative di rango europeo, che promanano dalle Istituzioni sovranazionali, alle quali molti Paesi hanno già dato preciso riscontro rimuovendo del tutto il divieto di sposare una persona dello stesso sesso (Olanda, Belgio, Spagna), o prevedendo istituti analoghi a quello del matrimonio (Inghilterra e Germania), o estendendo alle unioni omosessuali la disciplina prevista per il matrimoni “etero”, talora con l'esclusione delle disposizioni inerenti la potestà sui figli e l'adozione (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda). Molti Paesi, ancora, hanno previsto almeno una possibilità di “registrazione pubblica” delle famiglie omosessuali (Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca). Sulla scorta di queste riflessioni, non ravvisata altra via per rispondere agli i stanti in maniera costituzionalmente orientata, il Tribunale di Venezia “è giunto al convincimento” della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 93, 96, 98,107,108,143,143 bis, 156 bis c.c., laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con gli art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione. Il 23 marzo 2010 a Palazzo della Consulta si decideranno le sorti di tante unioni al di fuori degli schemi tradizionali, non necessariamente unioni omosessuali; il responso potrebbe aprire una strada, sino ad ora preclusa, per tutti coloro che sperano nel riconoscimento civile delle forme di aggregazione personale diverse da quelle suggellabili nel vincolo matrimoniale, inteso secondo le regole che il Tribunale di Venezia ha ritenuto di sottoporre al vaglio di costituzionalità. Tale ver detto, inevitabilmente, avrà una portata storica. Avv. Ilaria Corridoni del Foro di Macerata – dedita alla materia civile e tributaria |
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