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Data: 09/02/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n.1786 depositata il 28 gennaio 2010, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che i vizi di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione (che si riferiscono alla mancata valutazione da parte del Prefetto delle deduzioni difensive dell'intimato trasgressore) non comportano la nullità dell'atto perché “il giudizio investe il rapporto e non l'atto”: quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà), valutate le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, se riproposte nei motivi di opposizione, e deciderà su di essa con pienezza di poteri. Nel caso di specie, un soggetto aveva proposto ricorso al Prefetto avverso un verbale di accertamento del codice della strada per il superamento del limite massimo di velocità. Con una ordinanza-ingiunzione emessa nel 2004, il Prefetto rigettava il ricorso e applicava la sanzione. In seguito all'ingiunzione, il soggetto proponeva ricorso al Giudice di pace di Reggio Calabria che accoglieva il ricorso sulla base di un ritenuto difetto di motivazione del provvedimento prefettizio (e cioè il Prefetto aveva omesso di valutare le difese del trasgressore). Le Sezioni Unite investite della questione (su ricorso proposto dal Prefetto di Reggio Calabria) dovevano sostanzialmente risolvere un contrasto di fondo: qual è la natura dell'oggetto del giudizio di opposizione? In base a questa risposta dovevano poi stabilire un altro punto: l'ordinanza di ingiunzione è o no illegittima, e quindi annullabile, per aver l'Autorità amministrativa disatteso del deduzioni difensive dell'intimato, in sede di ricorso amministrativo facoltativo? La Sezioni Unite Civili hanno risposto negativamente in quanto il giudizio investe il rapporto e non l'atto. “Il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. N. 5891 del 2004)”. Gli Ermellini, concludendo, hanno poi aggiunto che, in ogni caso, "la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta inussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione". |
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