|
Data: 16/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli La Corte di Cassazione, sez. Lavoro , con ordinanza del n. 507/2010, ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale l'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della L. 223/91, pur essendo determinata su base giornaliera, come l'indennità di disoccupazione, deve essere corrisposta con cadenza mensile, poiché la relativa disciplina si riferisce ad una ripartizione in mesi ( durata massima del trattamento, commisurazione della misura della prestazione determinata per ciascun mese, possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro, ecc.) quindi è una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile il sistema di pagamento previsto per la disoccupazione involontaria, fissato in 2 scadenze, il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese). La pronuncia della Corte si deve al caso di una dipendente in mobilità, la quale, con ricorso, promosso innanzi al Tribunale di Napoli, agiva nei confronti dell'Inps, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle prestazioni ricevute in ritardo, ovvero in rate mensili, laddove, ad avviso della ricorrente, l'Inps avrebbe dovuto erogare la prestazione in due rate con scadenza quindicinale. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda. La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva fondata la pretesa della lavoratrice, sul presupposto, che, nella specie, doveva trovare applicazione la disciplina dell'indennità di disoccupazione, in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell'indennità deve avvenire il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese. L'Inps ha promosso ricorso per Cassazione, sostenendo che il rinvio di cui all'art. 7, comma 12, alla disciplina della disoccupazione implica l'applicazione di quest'ultima anche al trattamento di mobilità, ma l'inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l'indennità in quanto prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario e non anche per il termine quindicinale di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Ribadendo il principio di cui sopra, la Corte ha accolto il ricorso. |
|