Data: 17/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 27831/2009 allarga ancora la portata interpretativa della “causa violenta”, richiesta dall'art. 2, DPR n. 1124/1965 al fine di indennizzare l'infortunio sul lavoro, estendendola al caso in cui l'evento (nella fattispecie in esame, decesso del lavoratore per morte cardiaca improvvisa) sia sopravvenuto successivamente alla cessazione della prestazione lavorativa, e, per di più, in presenza di una preesistente condizione morbosa del lavoratore. Quanto alla nozione di “causa violenta” che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, essa è andata evolvendosi, fino a riconoscersi efficienza causale “ad uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente ed abbia determinato, con azione rapida ad intensa, una lesione”. Pertanto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causa con la attività lavorativa di addetto al taglio di cuoio il decesso di un lavoratore, sopravvenuto successivamente alla cessazione del turno lavorativo, a causa di “morte cardiaca improvvisa”, a nulla rilevando il decorso di 24 ore tra la fine del lavoro e la morte.
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