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Data: 12/02/2010 10:20:00 - Autore: Roberto Cataldi
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di consenso informato ed occupandosi in particolare della ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che nel caso in cui il medico abbia omesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, l'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, è accoglibile solo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che, se fosse stato informato sui tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.
Nella parte motiva della sentenza (n.2847/2010) chiarisce che in mancanza di tale prova, sarebbe risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente.
Nela sentenza si richiama quello che viene definito un "definitivo approdo" giurisprudenziale secondo il quale l'intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale.
Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale)
della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente
all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce
un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla
parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico
a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del
paziente.
Dall'altro afferma che "per addossare al medico le conseguenze negative
dell'intervento, necessario e correttamente eseguito,
sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente
non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente
informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza
di nesso dì causalità tra la violazione (omessa
informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la
salute)".
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