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Data: 13/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza 3453 depositata il 15 febbraio 2010, la Corte di cassazione (sezione lavoro), accogliendo il ricorso proposto dall'Inps, non ha riconosciuto ad alcuni lavoratori i benefici delle prestazioni pensionistiche derivanti dal rischio da esposizione all'amianto: per tali benefici, ha stabilito la Corte, l'esposizione non deve essere generica ma “qualificata” e ultradecennale, e cioè tale da superare le soglie previste dall'art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di Appello di Milano, confermando quanto stabilito in primo grado, aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori il loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo, ai sensi dell'art.13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sul presupposto dell'avvenuta esposizione ultradecennale ai rischi dell'amianto. Tale accertamento si basava su di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato la configurabilità di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986 e invece, per il periodo successivo al 1986, anche se non erano stati superati tali valori, vi era stata in ogni caso, un'esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute. La Corte, accogliendo il ricorso dell'Inps e decidendo nel merito la questione ha stabilito che “l'accertamento dell'esistenza di un'esposizione “qualificata” richiede che il giudice verifichi se il lavoratore abbia dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni”. “Nel caso di specie - ha poi aggiunto la Corte - manca la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia previsti dalla legge come si desume chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che fa esplicito riferimento ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio la quale ha affermato che a partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era probabilmente inferiore ai valori di soglia; del tutto ingiustificato deve pertanto ritenersi il riconoscimento del diritto oggettivo del presente giudizio”. |
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