Data: 01/03/2010 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Si va appena smorzando il chiacchiericcio tv sulla pronuncia della Cassazione � Presidente il Dott. Torquato GEMELLI, Relatore Dott. Aldo FIALE, Pubblico Ministero Dott. Gianfranco CIANI (conclusioni conformi), che, pronunciando il 25 febbraio 2010 opportunamente a Sezioni Unite nell'ambito del processo n�46062/'09 N.R.G., ha, contrariamente a quanto si � potuto desumere dalle fonti televisive, ritenuto che il nostro Ordinamento contempli il delitto di corruzione in atti giudiziari sotto la forma della �corruzione susseguente�. Si tratta della questione trattata dal Portale in data 23 febbraio 2010. Pertanto, v'� da attendersi un clamoroso colpo di scena non appena verr� resa nota la motivazione. Infatti, leggendo tra le righe di quel poco di tecnico-giuridico che � a stento trapelato, si desume quanto segue. Le Sezioni Unite non hanno affatto degradato il reato contestato all'imputato a corruzione semplice, ma hanno ravvisato la corruzione in atti giudiziari susseguente proprio come aveva fatto la Corte di Appello di Milano. Soltanto sotto il profilo del momento in cui si � consumata la corruzione la Cassazione ha correttamente ritenuto, in ci� riformando la pronuncia meneghina, come dazione la messa a disposizione della somma di danaro sul conto di destinazione seppur comune ad altri clienti dell'imputato; � evidente che l'acquisizione successiva dell'importo accreditato tramite l'intestazione delle somme (epoca in cui l'imputato entra in possesso materialmente del quid trasferendolo dal fondo di deposito collettivo a quello individuale) coglie il delitto gi� consumato. Conclusivamente, la lettura della motivazione, al momento non nota, permetter� di capire come le Sezioni Unite abbiano con acume giuridico composto il conflitto tra le due scuole di pensiero, in contrasto sul concetto se rilevi soltanto la promessa o dazione di denaro o di altra utilit� antecedente, che abbia la finalit� di provocare il pubblico ufficiale a compiere in futuro l'atto che avvantaggi o danneggi una parte in giudizio, ovvero rilevi e sia contemplata anche la corruzione �susseguente�, quando la dazione si correla ad un atto gi� compiuto dal pubblico ufficiale (deposizione che si assume reticente o di favore). Le Sezioni Unite, individuato il momento della consumazione nella dazione, hanno poi dichiarato la prescrizione del reato dal momento che la pretesa punitiva dello Stato non si � compiuta nei dieci anni di legge, termine conseguente proprio al ragionamento giuridico dei Giudici di Piazza Cavour. Per questa ragione l'imputato evita la condanna e non andr�, quindi, in prigione (la condanna era a quattro anni e sei mesi di reclusione), ma deve affrontare le pene accessorie; pertanto, dovr� versare alla Presidenza del Consiglio �250.000,00 a titolo di danni ed �10.000,00 per spese legali a favore della parte civile costituitasi con il precedente Governo. Il Procuratore Generale Dott. Ciani aveva evidenziato che nel 1999 l'imputato aveva ordinato l'investimento non a suo nome, ma per �suo conto�, senonch�, prosegue il Pubblico Ministero d'udienza, �il ritardo del passaggio finale nella intestazione delle quote non incide sul momento consumativo�. Joseph Pulitzer sosteneva che �un'opinione pubblica bene informata � la nostra corte suprema�.
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