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Data: 05/02/2010 10:00:00 - Autore: Paolo Storani Proponendo opposizione a decreto ingiuntivo può ricorrere il caso di dover chiamare in causa un terzo estraneo al rito monitorio cui si ritenga comune la causa o dal quale si pretenda di essere garantiti. Ma in pratica come si fa? Infatti, dovremo citare pur sempre soltanto chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo e manca un'udienza già fissata; non si può, quindi, chiedere al giudice, come avviene di routine nel giudizio di cognizione ordinaria, lo spostamento ai fini della chiamata. La lineare spiegazione viene offerta dal Tribunale Civile di Varese con l'ordinanza del 5 febbraio 2010: “la chiamata è tempestiva ed ammissibile – esordisce l'Estensore Dott. Giuseppe Buffone - poiché, in tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente - debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto (n.d.r. convenuto sostanziale) - qualora intenda chiamare in causa un terzo - ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 13272 del 16 luglio 2004)”; prosegue il Giudice del Tribunale di Varese: “è inammissibile la richiesta di spostamento dell'udienza di prima comparizione. Ed, infatti, all'opponente è preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (Cass. civ. sez. I, n. 8718 del 27 giugno 2000) in caso di chiamata del terzo (ex multis Cass. civ. 27 gennaio 2003 n. 1185), dovendo il giudice provvedere sulla vocatio del terzo alla prima udienza di comparizione”; questo il fulcro attorno a cui ruota la motivazione del provvedimento varesino: “la verità è che l'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata del terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto decreto in quanto originariamente le parti non possono essere che colui che ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (già cit. Cass. civ. 8718/'00). Tutto ciò non toglie -prosegue il Dott. Buffone- che l'opponente possa avere interesse a chiamare un terzo estraneo al giudizio monitorio (Cass. 1188/95). In tal caso non gli rimane che richiedere l'autorizzazione al giudice ed al riguardo il riferimento normativo” sia pure in via analogica, “è lo stesso art. 269 comma 2 c.p.c. che disciplina l'ipotesi in cui l'interesse dell'attore sorga a seguito della comparsa di risposta del convenuto e che va coordinato con il particolare procedimento conseguente all'opposizione” (Cass. civ. 8718/2000 cit.). Pertanto, “in definitiva l'opponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere, nella sua qualità di convenuto sostanziale, lo spostamento dell'udienza (comma 2) in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare l'opposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo”. |
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