Data: 11/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Non � colpevole del reato di diffamazione il giornalista che relaziona su intercettazioni che poi si rilevano false. Lo ha deciso la Corte di cassazione sottolineando, con la sentenza n. 5081/2010, che rileverebbe �l'involontariet�� dell'errore: infatti, �il giornalista � ha precisato la Corte, scagionando un noto gruppo editoriale del Paese - va esente da responsabilit� non in virt� della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell'avvenuta dimostrazione dell'involontariet� dell'errore, dell'avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravit� della notizia e all'urgenza di informare il pubblico, della fonte e dell'attendibilit� di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verit� dei fatti narrati�. Secondo la ricostruzione della vicenda, gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello territoriale. In primo grado per�, il gruppo editoriale, era stato condannato a risarcire un avvocato di 50 mila euro all'avvocato recentemente scomparso: l'articolo, steso sulla base delle intercettazioni, era stato considerato diffamatorio dal Tribunale di Roma. La Corte ha invece abbracciato un altro indirizzo: �il riferimento alla verit� putativa circa le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale appare corretto poich�, con apprezzamento di fatto insindacabile, la Corte d'appello ha ritenuto che nel momento in cui furono pubblicate, i giornalisti avevano motivo di ritenerle vere anche se il successivo svolgimento dei fatti le ha smentite�
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