Data: 30/06/2010 10:00:00 - Autore: Roberto Cataldi
Il Notaio ha l'obbligo di indicare nel rogito di compravendita il prezzo pattuito dalle parti. E ci� anche se la mancata indicazione del prezzo non determina la nullit� della vendita. Il comportamento del Notaio resta comunque censurabile sotto il profilo deontologico giacch� rende meno protetta la posizione del venditore nel caso in cui si pongano problemi di risoluzione o di rescissione del contratto. La decisione � della terza sezione civile della Corte che con sentenza n. 5065/2010 ha anche ricordato quanto in precedenza dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva parlato di una procurata "instabilit�" giuridica degli atti rogati. Il Notaio aveva sostenuto di aver inviato le parti a fare i pagamenti non in contanti ma mediante assegni bancari o circolari di cui avrebbero dovuto tenere una fotocopia. Ci� per� non lo esime da responsabilit� perch� in tal modo il Rogito ha avuto lo scopo evidente di avvantaggiare sotto il profilo fiscale l'acquirente e ci� si pone in contrasto con il principio dell'equidistanza dagli interessi delle parti che deve caratterizzare l'opera professionale del notaio.
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