Data: 16/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con sentenza n. 4757/2010, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, ha stabilito che è ammissibile la domanda di scioglimento della comunione dei coniugi anche se non è stato ancora definito il procedimento che ha per oggetto la separazione personale degli stessi. Nello stabilire questo principio, gli Ermellini hanno però puntualizzato che lo scioglimento diventerà effettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Gli Ermellini, dopo una breve parentesi tra la differenza tra i presupposti processuali e le condizioni dell'azione, hanno stabilito che la “Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfezione con il passaggio i giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologa di quella consensuale) (…). Nel passaggio in giudicato (o nel'omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed attuale e volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche guardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. Per quanto si è osservato, tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell'azione, e non già come presupposto processuali. In particolare, il passaggio in giudicato (o l'omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l'eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perché sostituita della realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò che sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla legge per l'accoglimento di una domanda giudiziale. Del resto la regola per cui la sopravvivenza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione espressione dell'ancora più generale principio di economia processuale”.
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