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Data: 26/02/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 4737 depositata il 26 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è “abuso di diritto” dissimulare i compensi di un giocatore con la cessione dei diritti di immagine ad una società. Pertanto, l'amministrazione finanziaria ben potrà fa valere la sua pretesa, stante l'inoppugnabilità del negozio-fittizio, posto in essere sono per ricavarne indebiti vantaggi economici, eludendo le norme tributarie. Secondo i giudici di legittimità, la simulazione posta in essere si è giovata di due meccanismi: il primo, quello della “interposizione soggettiva, nel senso che una parte dei compensi al calciatore sarebbero stati versati a una società cessionaria dei diritti di sfruttamento del nome e dell'immagini del predetto – nel caso di specie, una società avente residenza in un paese a “bassa fiscalità” - ; dall'altro, una vera e propria simulazione oggettiva, nel senso che la cessione di detti diritto non sarebbe stata in realtà voluta nell'ambito (nell'ambito di un contratto che non avrebbe mai avuto una concreta attuazione), ma sarebbe stata utilizzata come schermo per giustificare i passaggi di danaro relativi al pagamento di una parte del compenso dovuto all'atleta”. La Corte ha poi motivato per relationem, spiegando che “il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcune specifica disposizioni di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dell'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione”.
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