Data: 11/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 10022 depositata l'11 marzo 2010, la sesta sezione penale della Corte di cassazione, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ha stabilito che � legittimo lo sconto di pena ad un piccolo spacciatore di stupefacenti e per di pi� dilettante (cd. Pusher), con un'attivit� definita �rudimentale� e �domestica�, anche se poi l'acquirente muore subito dopo l'assunzione. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso proposto da una coppia di piccoli spacciatori, hanno motivato la loro decisione spiegando che �in tema di attivit� illecite concernenti gli stupefacenti, l'evento morte dell'acquirente, in conseguenza dell'assunzione della droga ceduta, non costituisce, di per s�, elemento ostativo all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entit� del fatto di cui all'art.73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390�. La Corte ha poi aggiunto che �la corretta nozione del concetto di �globalit�� dell'accertamento, ai fini della concessione della detta attenuante non pu� paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacenti, ed addebitabile all'agente a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente prevedibilit� dell'evento letale. La nozione di �mezzi, modalit� e circostanze dell'azione� inoltre, va ricollegata � secondo la costante giurisprudenza di questa orte e i decisa della Corte Costituzionale di cui alle sentenza n. 33371991 e n. 133/1992 � all'ambito proprio delle attivit� illecite concernenti gli stupefacenti (spaccio episodico o sistemico, esistenza o no di un'organizzazione sia pure rudimentale, e cos� via), restando cos� al di fuori delle condizioni previste dall'art.73, quinto comma, del D.P.R. n. 309 del 1990 l'evento previsto e punito del combinato disposto degli artt. 586 e 589 C.P.�
Tutte le notizie