Data: 11/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 10022 depositata l'11 marzo 2010, la sesta sezione penale della Corte di cassazione, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ha stabilito che è legittimo lo sconto di pena ad un piccolo spacciatore di stupefacenti e per di più dilettante (cd. Pusher), con un'attività definita “rudimentale” e “domestica”, anche se poi l'acquirente muore subito dopo l'assunzione. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso proposto da una coppia di piccoli spacciatori, hanno motivato la loro decisione spiegando che “in tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l'evento morte dell'acquirente, in conseguenza dell'assunzione della droga ceduta, non costituisce, di per sé, elemento ostativo all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art.73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390”. La Corte ha poi aggiunto che “la corretta nozione del concetto di “globalità” dell'accertamento, ai fini della concessione della detta attenuante non può paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacenti, ed addebitabile all'agente a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. La nozione di “mezzi, modalità e circostanze dell'azione” inoltre, va ricollegata – secondo la costante giurisprudenza di questa orte e i decisa della Corte Costituzionale di cui alle sentenza n. 33371991 e n. 133/1992 – all'ambito proprio delle attività illecite concernenti gli stupefacenti (spaccio episodico o sistemico, esistenza o no di un'organizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando così al di fuori delle condizioni previste dall'art.73, quinto comma, del D.P.R. n. 309 del 1990 l'evento previsto e punito del combinato disposto degli artt. 586 e 589 C.P.”
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