Data: 10/02/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Cassazione, con sentenza 3023 del 10 febbraio 2010, ha affermato che � risarcibile, quale danno non patrimoniale quello derivante al lavoratore dall'illegittimo disconoscimento del diritto di riscatto e ricongiunzione previdenziale, con conseguente necessit� di protrazione dell'attivit� lavorativa e connessa compromissione delle scelte di vita del lavoratore. La S.C. ha rilevato che il diniego della Cassa Nazionale di Previdenza per Geometri alla richiesta del lavoratore non era fondato n� su circolari interne n� su precedenti giurisprudenziali, pertanto non era un comportamento diligente e legittimo.
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