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Data: 01/05/2010 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 5718, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che il lavoratore assente dal posto di lavoro per malattia può però allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore di reperibilità, senza una conseguente trattenuta di indennità, se deve prendersi cura ad un proprio familiare: si tratta infatti di una “esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare”. La Corte ha in proposito stabilito che “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito .(…). Nella specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari) senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporto etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art.29 Cost.)”. In riferimento all'oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore nella sua abitazione durante l'orario di reperibilità, peraltro, gli Ermellini hanno aggiunto altresì aggiunto che si tratterebbe di “circostanza pacificamente acquisita in base all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l'orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale”. |
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