Data: 28/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n..6437 del 17 marzo 2010, ha stabilito che il licenziamento �per giusta causa� ha natura disciplinare e, come tale, deve sottostare alle norme dello statuto dei lavoratori. Una guardia giurata era stata licenziata dalla societ� privata dalla quale dipendeva dopo essere stato scoperto a dormire nelle ore di turno. Il Tribunale di primo grado, reintegrava nel posto di lavoro il dipendente con diritto al risarcimento dei danni, ritenendo sproporzionato e non corretto il licenziamento in tronco inflittogli , poich�, si violava quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori sulla contestazione dell'addebito e il diritto di difesa. La Corte di appello, per�, convalidava il licenziamento spiegando che, nel licenziamento per giusta causa � ammesso il cd. licenziamento in tronco e quindi, non trovano applicazione le procedure previste per le contestazioni disciplinari. La Suprema Corte ha, invece, stabilito che �il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge n.300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa�. Quindi, la societ� avrebbe prima dovuto contestare l'addebito al lavoratore e, poi mettere in condizione il lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa.
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