Data: 07/08/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Cassazione, con sentenza n. 2734/2010, ha stabilito che l'azienda che ha fatto ricorso alla CIGS e, in seguito non � in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, pu� procedere alla messa in mobilit� del personale in esubero senza essere vincolata al requisito numerico delle procedure collettive di mobilit�. Il caso ha riguardato un dipendente di una societ�, unico licenziato al termine della procedura di mobilit� che, chiedeva al tribunale l'annullamento del licenziamento collettivo intimatogli.
La S.C. ha annullato la sentenza della Corte d'Appello affermando che: �Appare evidente che l'articolo 24, il quale detta i presupposti numerici richiamati dalla Corte di Appello, non richiama l'articolo 4, comma 1, per cui l'impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, pu� procedere alla messa in mobilit� del personale esuberante senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unit� produttiva), quindi una procedura di CIGS seguita dalla mobilit� ben pu� concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su cinque�.

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