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Data: 07/08/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli La S.C. ha annullato la sentenza della Corte d'Appello affermando che: “Appare evidente che l'articolo 24, il quale detta i presupposti numerici richiamati dalla Corte di Appello, non richiama l'articolo 4, comma 1, per cui l'impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale esuberante senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unità produttiva), quindi una procedura di CIGS seguita dalla mobilità ben può concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su cinque”.
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