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Data: 16/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli Tale divieto è evidenziato già nella legge regolatrice di tale contratto (D.lgs 368/2001) che richiede, in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l'apposizione del termine. La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso osservando che: “Il Dlgs 368/2001 persegue lo scopo di riposizionare l'equilibrio del sistema, nel contemperamento degli interessi economici e sociali in possibile contrasto nella materia del contratto a tempo determinato, tenendo peraltro fermo il principio, relativo alla centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato; da qui la non riconducibilità del contratto a termine a strumento comune di assunzione al lavoro, che si esprime nella legge nel richiedere, già in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l'apposizione del termine, riconducibile tra quelle riassunte nella formulazione della clausola generale enunciata al comma 1° del citato articolo di legge”. In pratica, nel contratto a tempo determinato, le ragioni giustificatrici, devono essere particolareggiate, in modo da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il relativo controllo di effettività.
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