Data: 20/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
� in vigore dal venti marzo la nuova disciplina della mediazione per le controversie civili e commerciali. Il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 attua la delega conferita al Governo con la legge n. 69 del 2009 in materia di riforma del processo civile e si allinea alle direttive 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Al fine di deflagrare il carico dei processi per la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sar� quindi possibile avviare una domanda di mediazione presso un organismo accreditato (organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia) anche in pendenza della stessa causa davanti agli organi giurisdizionali ordinari. Il comportamento della controparte che, non partecipando alla mediazione, non ne dia giustificato motivo, verr� valutato negativamente dal giudice che potr� da questo stesso comportamento desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, come prescrive l'art.116 del c.p.c. Potr� essere anche il giudice ad invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione �valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti� (art.5, comma 2). Sorger� inoltre in capo all'avvocato, l'obbligo di informare il suo assistito della possibilit� di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui il difensore non adempia a quest'obbligo, il contratto sar� annullabile sulla base di questa violazione. Ci saranno poi incentivi fiscali (ad esempio esenzione dall'imposta di bollo). La mediazione facoltativa, e cio� la mediazione esperibile nel caso in cui si controverta su diritti disposnibili, cos� come prevista dall'art.2 del decreto legislativo n. 28, � entrata in vigore il 20 marzo scorso. Per quanto riguarda invece, la cd. "mediazione obbligatoria", prevista dall'art. 5 del decreto, (la mediazione sar� esperibile in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit� medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit�, contratti assicurativi, bancari e finanziari) questa acquister� efficacia "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati", come prescrive l'art.24 dello stesso decreto legislativo (disposizioni transitorie e finali).

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Allegati:
- Decreto legislativo del 4 marzo 2010 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
- Legge 69/2009
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