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Data: 26/03/2010 10:00:00 - Autore: Paolo Storani
Con la pronuncia del 26 marzo 2010 il Presidente del Tribunale di Macerata, Dott. Alessandro Iacoboni, compie una perspicua disamina dei meccanismi di operatività dell'Art. 696 – bis cpc, chiarendone l'effettiva operatività. In particolare, l'Estensore premette che il ricorso “è stato proposto in espliciti termini di finalità di preventiva composizione della lite, secondo il paradigma offerto dall'Art. 696 – bis cpc”. Lucidamente si ricorda che “tale norma, senza dubbio alcuno, evoca un istituto riconducibile in senso lato alle figure di alternative dispute resolution (altrimenti note come ADR), e, dunque, a uno strumento che, nel rimettere sostanzialmente all'ausiliare tecnico la funzione di procurare la conciliazione tra le parti (e quindi la risoluzione preventiva di un'insorgenda lite), mira a portare il contenzioso fuori dell'ambito strettamente giudiziale: onde il ridotto spazio di intervento del giudice, che – sottolinea il Dott. Iacoboni – non va oltre il decreto di esecutorietà del verbale di conciliazione”. Il Redattore entra ora nel passaggio cruciale dell'individuazione del “presupposto di fondo del procedimento …dato dalla concreta possibilità di una conciliazione”. Ma che avviene se vi è contestazione del diritto fatto valere? Questa la risposta dell'autorevole Magistrato e Pubblicista: “nel caso di specie va considerato che la costituita compagnia di assicurazioni, nel momento stesso in cui allega di aver liquidato del tutto il danno, deduce un'evenienza che rende a priori inutile l'impiego dello strumento processuale prescelto, che non potrebbe mai di per sé raggiungere l'intento risolutivo della lite, proprio alla luce del non equivoco atteggiamento processuale assunto da essa parte resistente”. A questo punto l'Estensore pone in risalto che la contestazione dell'istituto assicurativo “non riguarda genericamente la determinazione del quantum, ma …attinge materia alla tesi secondo cui non v'è da liquidare alcunché, oltre a ciò che già è stato corrisposto; la qual cosa interdice la finalità essenziale dello strumento, che si mostra del tutto inidoneo fin dal momento genetico”, con l'epilogo della declaratoria di inammissibilità del ricorso introitato nelle fattezze dell'Art. 696 – bis cpc.
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