Data: 30/03/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n.6802, la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola con la quale, nei contratti tra professionista e consumatore, viene derogato il �foro del consumatore (residenza o domicilio dello stesso), � vessatoria fino a prova contraria e cio� nel caso in cui il professionista riesca a privare che la deroga al foro sia stata oggetto di trattativa specifica dotata dei requisiti di �individualit�, seriet� ed effettivit��. Lo ha stabilito la Terza Sezione civile del Palazzaccio che ha affermato nello specifico che �la clausola con la quale si deroga al c.d. foro del consumatore, stabilendosi come sede del foro competente sulle controversie localit� diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, � presuntivamente vessatoria, incombe quindi al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u), d. lgs. n. 206 del 2005, � stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualit�, seriet� ed effettivit�; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatoriet� della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un �significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto�, in cui ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatoriet� della clausola o del contratto�.
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