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Data: 05/04/2003 - Autore: www.filodiritto.com L'Agenzia delle Entrate ha emanato una Risoluzione per rispondere alla richiesta dell'INAIL se, dovendo procedere al pagamento, a favore degli eredi di ex dipendenti deceduti successivamente al 25 ottobre 2001, delle competenze pensionistiche maturate e non riscosse in vita dal titolare, a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 13 e seguenti della legge n. 383 del 2001, sia tenuto ad acquisire preventivamente apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'erede, che attesti l'eventuale presentazione nei termini di legge della dichiarazione di successione, ovvero che, non essendovi nell'asse ereditario beni immobili, non vi è l'obbligo di presentare la denuncia di successione. Secondo l'Agenzia, poichè non vi è obbligo di dichiarazione con riferimento a beni o diritti diversi da quelli immobiliari, anche per i crediti di cui era titolare il de cuius, non sussiste l'obbligo di dichiarazione di successione e che l'INAIL, per poter procedere al pagamento in favore degli eredi di ex dipendenti deceduti successivamente al 25 ottobre 2001, delle competenze di pensione maturate e non riscosse dal titolare, non sia tenuto neppure ad acquisire preventivamente alcuna dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'erede concernente l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 25 marzo 2003, n.70/E: Istanza di interpello - divieti a carico di terzi - Art. 48 del T.U. sulle successioni e donazioni - INAIL). |
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