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Data: 18/04/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli La Cassazione, con sentenza n. 7045 del 24 marzo 2010 ha stabilito che il licenziamento del lavoratore che rifiuti di trasferirisi presso una nuova sede lavorativa in un'altra città, ha natura disciplinare; pertanto, non è ammesso il licenziamento in tronco senza una preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore. Il caso ha riguardato una lavoratrice la cui sede operativa era stata spostata da Vicenza a Treviso. A seguito di tale trasferimento, la lavoratrice non si era presentata sul nuovo posto di lavoro per un periodo di sette mesi. Persistendo il rifiuto a lavorare presso la nuova sede, la lavoratrice veniva licenziata in tronco. Nel ricorso la lavoratrice sosteneva che il licenziamento dovesse considerarsi di natura disciplinare e quindi illegittimo per palese violazione dell'articolo 7 della legge 300/1970 nonché degli articoli 32 e seguenti del contratto collettivo di categoria. La Suprema Corte ritiene fondato tale motivo del ricorso; infatti “ il licenziamento intimato al lavoratore per una qualche mancanza o inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ha, indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari, natura disciplinare e, come tale, deve essere assoggettato alle garanzie previste per il lavoratore dal II e III comma dell'art 7 dello Statuto dei lavoratori circa la contestazione dell'addebito e il relativo diritto di difesa”. E' pacifico che il licenziamento sia avvenuto a seguito della protratta assenza della lavoratrice presso la nuova sede di lavoro, assenza che costituisce una tipica inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e ciò è sufficiente per riconoscere la natura disciplinare del licenziamento, e pertanto dovevano essere utilizzate le modalità e comunicazioni di prassi nei licenziamenti disciplinari |
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