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Data: 17/04/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza 8426 depositata il 9 aprile 2010 la Corte della Corte di Cassazione ha stabilito che sulle controversie concernenti il fallimento delle società trasferite in un altro paese (nel caso di specie, in Romania), decide il giudice italiano se il trasferimento della società nell'altro paese UE ha il preciso scopo di evadere il fisco. Lo hanno deciso gli Ermellini in seguito ad un caso controverso affidato alle Sezioni Unite Civili, le quali, hanno in proposito stabilito che “è quindi fondata sulle prove fornite dell'istante P.M. al tribunale e alla Corte d'appello, la decisione che nega la reale esistenza del trasferimento dei sede e dell'attività dì'impresa della società per cui è causa, dovendo escludersi il presupposto di fatto del dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano, costituito dalla circostanza, presunta dalla normativa comunitaria sulle procedure concorsuali, che il centro di interessi e l'attività d'impresa sia nel paese ove ha “trasferito” la sua sede l'impresa collettiva e quindi in Romania e non in Italia, alla data dell'istanza di fallimento dello stesso P.M.”. Infatti “essendo mancato il trasferimento all'estero della società, - si legge nella motivaizone del giudici di legittimità - considerato motivatamente falso in sentenza, è ovvio che, ove esso fosse stato effettivo, avrebbe comportato la giurisdizione del giudice rumeno, ai senso dell'art.3, comma 1 del regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000, inapplicabile nel caso di specie, per cui la corte di merito ha coerentemente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano”. Secondo la ricostruzione della vicenda, il ricorrente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in merito alla declaratoria di fallimento della società, avendo la società trasferito la propria sede in Romania. Ma gli Ermellini, che hanno accolto l'impostazione de giudici di merito, hanno affermato che, avendo la società sede in Romania solo fittiziamente, sussiste la giurisdizione dell'Italia se si prova che (come è stato fatto nel caso di specie) il trasferimento ha il particoalre scopo di eludere il fisco italiano. |
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