Data: 16/04/2010 10:12:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Primissima lettura della sentenza n.138 depositata ieri, 15 aprile 2010, da cui trapela un chiaro monito della Corte Costituzionale alle Camere a realizzare un apparato normativo sulle unioni paramatrimoniali tra persone dello stesso sesso. Il Portale che state consultando è stato tra i pochi organi di informazione ad avere offerto da tempo visibilità ed approfondimenti ad una questione che divide l'opinione pubblica e che a quanto pare coinvolge gli interessi di circa 300.000 coppie gay. Appena l'altro ieri, il 14 aprile 2010, una dettagliata panoramica del Direttore, sull'argomento, ha preso in esame quel che accade nelle altre Nazioni, con la Corte Costituzionale del Portogallo che ha dato or ora il via libera al matrimonio tra omosessuali. La nostra Consulta, in buona sostanza, potrebbe aver fatto altrettanto ma da noi difetta una normativa. In primo luogo, a tacer delle prime, superficiali letture di ieri apparse in tv e sui quotidiani, va posto in risalto che la Corte Costituzionale non ha attribuito torti e ragioni. Infatti, i diritti non possono essere fruibili in virtù della condizione di eterosessuale del soggetto interessato ad avvalersene. Il Giudice delle Leggi non ha, pertanto, chiuso la porta in faccia alle coppie dello stesso sesso e si è riferito puramente e semplicemente alla potestà normante del legislatore. Come insegnava l'insigne giurista austriaco Hans Kelsen la Corte Costituzionale è un legislatore al negativo: è, se ci si passa la definizione, un muratore anomalo che lavora per abbattere, demolendo quel che non è in armonia con la Carta fondamentale e non può costruire un contesto di regole giuridiche che per ora risultano assenti. Ma da qui ad affermare che la Costituzione ponga preclusioni ai gay vietando loro i diritti di famiglia ci passa l'oceano mare! S'insegnava che buon giurista è qui bene distinguit. Talché, è estremamente raccomandabile soffermarsi sui vari passaggi del percorso motivazionale della sentenza qui consultabile in allegato; poi, ognuno potrà formarsi il proprio convincimento ed il Parlamento si dovrà senz'altro attivare abbandonando le inazioni che hanno caratterizzato le vicissitudini di "pacs", "dico" e, da ultimo, "di.do.re" sulle unioni di fatto; se non altro, le Corti remittenti e la Consulta con la comunque storica pronuncia hanno avuto il merito di spalancare gli orizzonti avanti a problematiche della massima delicatezza che sono tra noi e non possono rimanere in eterno nel cassetto del legislatore. In effetti, il Redattore Dott. Alessandro Criscuolo - Presidente Dott. Francesco Amirante -, ancorandosi all'impalcatura impressa dal Codice Civile del 1942, sottolinea che “non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa”; talché la Consulta rileva “che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto”. Va bene il tradizionale legame tra donna e uomo su cui la Consulta non poteva incidere dichiarandolo parzialmente illegittimo, ma a due persone dello stesso sesso "spetta il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone -nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge- riconoscimento giuridico con i connessi DIRITTI e doveri". In effetti, "i concetti di famiglia e di matrimonio - opina la Consulta - non si possono ritenere cristallizzati all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché dotati di della duttilità propria dei principi costituzionali". Sicché, in sede ermeneutica tali principi sono "da interpretare tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'Ordinamento, ma anche dell'EVOLUZIONE della Società e dei costumi". Inoltre, nella chiusa della declaratoria di inammissibilità la Consulta non può fare a meno di riferirsi proprio ad un “esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso”. Altrimenti, il Tribunale di Venezia, la Corte d'Appello di Trento e tutte le altre Corti italiane che sono già state e che verranno investite dell'ardua problematica rimarrebbero eternamente senza quelle risposte che ispirarono proprio la remissione alla Consulta. Non è stato reputato calzante dalla Corte Costituzionale, come termine di comparazione, il paragone alla condizione del transessuale: “una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l'intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto)”. Sicché, evidenzia la motivazione del Dott. Criscuolo, “la persona è ammessa al matrimonio per l'avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale". Infatti, "il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso ...costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento”. Parimenti non è stato ritenuto pertinente un altro argomento agitato nel corso della vicenda discussa alla pubblica udienza del 23 marzo 2010, vale a dire “il richiamo alla …sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l'operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l'ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell'ambito della legge n. 164 del 1982.” Del resto, sottolinea la Consulta, “già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9)”. In ogni caso, quale estrema soluzione, per le coppie gay resta intatta anche la via della Corte europea per i diritti dell'Uomo. Molto bella l'inchiesta di Francesca Ghirardelli pubblicata sul "Venerdì" di Repubblica in edicola stamani con ottima (forse involontaria) tempestività; anche la prima pagina è dedicata all'inchiesta intitolata "Colpevoli, nel cuore di tenebra del mondo dove l'amore gay è reato".

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