Data: 24/04/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti
Con Sentenza n. 139 del 2010 la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'illegittimit� costituzionale parziale dell'Art. 76, c. 4� bis, del D.P.R 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12 ter, c. 1�, lett. a), del decreto legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125, ( Testo unico delle disposizioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), nella misura in cui esclude, per i soggetti condannati con sentenza definitiva, per i reati di cui alla disposizione censurata, la possibilit� di ottenere l'accertamento dell' ' indisponibilit� di un reddito superiore a quello richiesto ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte, accogliendo parzialmente,la questione di legittimit� sollevata, ha ritenuto che, neppure attraverso una lettura costituzionalmente orientata, sia possibile superare la presunzione iure ed de iure di cui all'articolo in oggetto. Esso, escludendo qualsiasi possibilit� di accertamento sul reddito del richiedente circa il superamento di un reddito compatibile con il beneficio, contrasta con l'art. 3 e 24 c. 2e 3 Cost. Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta uno strumento atto a consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e la disposizione in esame introduce una irragionevole disparit� di trattamento. Anche i soggetti gi� condannati con sentenza irrevocabile per i reati di cui all'art 76, c.4 bis potranno fornire la prova della sussistenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Il richiedente dovr� dimostrare , con adeguate allegazioni, in modo chiaro ed univoco, il suo stato di �non abbienza� . Spetter� al giudice verificare l'attendibilt� di tali allegazioni. Ma non sar� sufficiente una semplice autocertificazione.
Tutte le notizie