Data: 22/04/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 7459 depositata il 19 aprile 2010 la Prima sezione del Tar Lazio ha stabilito che il Codacons non può sindacare l'uso eccessivo dei voli di stato. Secondo i giudici amministrativi, il ricorso del Codacons è inammissibile in quanto non sussisterebbe la legittimazione ad agire della nota associazione che si batte per la tutela dei consumatori e degli utenti. Nel proporre ricorso invece l'associazione aveva puntualizzato che la propria legittimazione ad agire si sarebbe basata sul rilievo che il Codacons può considerarsi. Il ricorso, che era stato presentato dall' “associazione di promozione sociale” per l'annullamento della direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2008, (G. U. n. 196 del 22 agosto 2008) in materia di trasporti sugli aerei di Stato, è stato presentato in seguito “all'ampliamento del novero dei potenziali fruitori dei voli di Stato” che in sostanza “contrasterebbe (…) con le finalità di contenimento della spesa pubblica, consentendo l'ammissione sugli aeromobili di soggetti estranei alla delegazione di Stato, sulla base di una valutazione totalmente discrezionale rimessa alla competente Autorità”. I giudici di primo grado, respingendo il ricorso in quanto inammissibile hanno infatti spiegato che l'iscrizione del Codacons nel registro delle associazioni rappresentative a livello nazionale con la legittimazione ad agire per la a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguarda esclusivamente “la tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai fondamentali diritti previsti dal testo normativo in questione”: questa legittimazione, non si riferisce però ad una “legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini non in quanto consumatori e/o utenti, ma in quanto contribuenti”. I giudici hanno infatti spiegato che “il pregiudizio lamentato a fondamento dell'affermata illegittimità degli atti censurati è rappresentato dall'aggravio per la finanza pubblica conseguente al lamentato ampliamento dell'utilizzo dei voli di Stato”. Questo interesse fatto valere in giudizio dall'associazione, “consiste dunque nel danno patrimoniale del quale i cittadini, in quanto contribuenti, sono destinati a risentire per effetto della contestata disciplina dei voli di Stato: interesse che, con ogni evidenza, non si identifica con quello proprio delle categorie rappresentate (utenti; consumatori) dall'Associazione ricorrente”. Pertanto i giudici hanno concluso puntualizzando che la legittimazione dell'associazione ricorrente “deve essere quindi parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva: e, conseguentemente, idonei ad vulnerare con carattere al contempo di specificità e di immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati”.
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