Data: 21/04/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti
Nella procedura di concordato preventivo Il giudice ha un potere di verifica in ordine alla relazione del professionista (ex art. 161 comma 3 L.F), cos� ha riconosciuto il Tribunale di Udine con la sentenza del 19.03.2010. La relazione dell'esperto dovr� analizzare e soffermarsi , in maniera critica, su tutte le poste contabili, anche in contraddittorio con i creditori e dovr� valutare la concreta possibilit� di realizzazione dell'attivo indicato nel ricorso di ammissione al concordato preventivo, cos� da permettere una effettiva e creale possibilit� di soddisfacimento delle pretese creditorie nella misura promessa. Ai fini della valutazione del possibile ricavato dall'alienazione di beni non � invece ritenuto necessario che venga analizzata l'esigibilit� del credito, che potrebbe trovarsi in contestazione . L'organo giudicante ha infatti ritenuto che,rischi di cadere in una petizione di principio, in contrasto con i dettami del richiamato articolo, la relazione che si limiti a fare semplicemente riferimento alla regolarit� della tenuta delle scrittore contabili , tali da renderle idonee a costituire un parametro di raffronto circa le deduzioni contenute nel piano. E' stato poi chiarito che per gli immobili , sar� necessario tenere in considerazione solamente le offerte ferme di acquisto, escludendo la rilevanza di qualsiasi valutazione di carattere prognostico . Non � invece ritenuto necessario il ricorso a relazioni di stima per stabilire l'effettivo valore del cespite , ma sar� sufficiente fare riferimento ai valori di mercato .
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