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Data: 30/04/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 16 aprile 2010, ha riconosciuto che non possa essere ricondotta ad una ipotesi di nullità la mancata indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, del codice fiscale del proprio patrocinato. Nell'ordinanza il giudice istruttore ha precisato che, le modifiche apportate, a seguito della recente riforma ,all'art. 163, comma III, n.2, il quale richiede l'indicazione del codice fiscale delle persone che “rappresentano o assistono” le parti non vada intesa come riferimento agli avvocati , ma come richiamo agli istituti della rappresentanza e dell'assistenza di cui all'art. 182 c.p.c. e, dunque, ai soggetti che, in virtù di specifiche disposizioni normative, agiscono come sostituti processuali o rappresentanti legali . Ha poi precisato come per ciò che concerne l'atto difensivo dell'Avvocato è stato appositamente modificato l'art. 125 c.p.c. Due principi generali del sistema processuale escludono la possibilità di una pronuncia di nullità nel caso in cu,i nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stato inserito il codice fiscale dell'assistito. Quello secondo il quale non può pronunciarsi nullità di alcun atto processuale se questa non è prevista per legge ( art. 156 I), e quello secondo il quale non può farsi luogo ad alcuna pronuncia di nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è preposto ( 156 III). Nell'ordinanza viene specificata la necessità di fornire una interpretazione del novellato art. 164 cpc, coerente con l'intero sistema processuale ed impedisca mere nullità formali, non giustificate dalla violazione del diritto di difesa. Il codice fiscale consente di identificare in modo univoco, per fini fiscali, le persone residenti sul territorio italiano, ma non rileva , né ai fini dei rapporti tra le parti né tra le parti ed il giudice. Esso regola un rapporto estraneo al processo che non può avere riflessi su quest'ultimo. |
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