Data: 30/04/2010 10:00:00 - Autore: Salvatore Menditto
Con la sentenza n. 2055 del 13/04/2010, adottata dalla Sezione VI, il Consiglio di Stato sancisce, in termini da ritenersi – oramai - “decisivi”, il pieno riconoscimento dell'applicazione del disposto dell'art. 149, co. 3, c.p.c. (aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. e), L. 28/12/2005, n. 263, proprio al fine di dare corso al dictat della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002) alle notifiche degli atti giudiziari effettuate direttamente dagli Avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 3, L. 21/01/1994, n. 53. Anche per tali fattispecie, quindi, la notificazione “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, ovvero con la consegna all'ufficio postale per la effettiva spedizione mediante lettera raccomandata a/r. Questo, con salvezza di possibili decadenze rispetto ai termini di Legge (specie quelli previsti, nei giudizi amministrativi, per l'impugnazione degli atti), dovendosi ritenere, optimo iure, la notificazione perfezionata – appunto – alla data della spedizione (coincidente, qui, con quella della consegna all'ufficio), e non già a quella dell'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Tale principio è stato affermato in relazione all'appello promosso avverso la sentenza resa dal TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 1018/2009, con la quale era stato ritenuto tardivo, per consunzione del termine di Legge, il ricorso giurisdizionale promosso avverso un provvedimento amministrativo di diniego in materia edilizia (notificato – appunto – direttamente dal Difensore ovvero senza avvalersi degli Ufficiali Giudiziari). A tale scopo – appunto - il Tribunale aveva preso a riferimento non la data di spedizione postale, ma quella di effettiva ricezione del plico da parte dell'Amministrazione destinataria. Tale pronuncia, comunque non isolata (anche se i precedenti risultano, comunque, tutti rinvenibili in sentenze rese sempre dal medesimo Tribunale, sub in nn. 604/2008 e 431/2009), prendeva le mosse dal pronunciamento della Cassazione Civile, Sez. II, 25/09/2002, n. 13922, secondo il quale “in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall'avvocato ex art 3, L. 21/01/1994, n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale”. Ad ulteriore sostegno – poi – il TAR Piemonte dava valore alla “circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo [ufficiale giudiziario], in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall'avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficiale notificante” (in termini, TAR Piemonte, Sez. I, 9.4.2008, n. 604, cit.). I Giudici di appello, anche sulla scorta dell'intervenuta riforma dell'art 149 c.p.c. (il cui testo, ovviamente, non poteva essere considerato dalla sentenza della Cassazione citata nella sentenza gravata), di cui si è detto poc'anzi, hanno offerto una lettura “costituzionalmente orientata” della normativa in materia, superando – così – il rilievo, meramente formale e testuale, che la predetta norma faccia riferimento alle sole notifiche effettuate a mezzo Ufficiale Giudiziario, nulla riferendo della pari attività compiuta direttamente dagli Avvocati. Il principio de quo, come accennato, non è propriamente “nuovo”, per rinvenirsi (già) in precedenti pronunce, sia di merito (ex multis, TAR Veneto, Sez. II, 11/09/2009, n. 2393; TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 15/07/2009, n. 7006; TAR Umbria, Sez. I, 20/01/2010, n. 20, in quest'ultima con estrema chiarezza e decisione) che di appello (CdS, Sez. V, 09/03/2009, n. 1365); ma, a seguito della sentenza in commento, e soprattutto per il particolare approfondimento delle motivazioni ivi poste a sostegno, può considerarsi, decisamente, pacifico e non più discutibile.
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