Data: 07/04/2003 - Autore: Cristina Matricardi
E' legittimo l'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter /30 marzo) precisando che, nonostante la delicatezza di tale documentazione in relazione ai cd. dati sensibili in essa contenuti, idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, "la legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all'esterno anche questo genere di informazioni purch� ci� realmente necessario per determinate finalit� di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996)". Tra queste, aggiunge il Garante, vi sono "anche quelle relative all'applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999). Con riguardo al trattamento dei dati sensibili, Il Garante ha per� chiarito che nel concedere l'accesso alla documentazione, la Commissione elettorale, deve garantire il rispetto della pertinenza e della non eccedenza e consentire pertanto l'acquisizione solo di quelle informazioni che siano necessarie al soddisfo dell'interesse invocato.
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