Data: 22/04/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Affittare a condizioni molto gravose dei locali ai clandestini integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) con l'aggravante dell'elusione fiscale. Lo dice una recente sentenza del Palazzaccio: in particolare la prima sezione penale, con la sentenza n. 15646 depositata il 22 aprile 2010, ha stabilito che � assolutamente sproporzionato �il rapporto sinallagmatico sulla base dell'obiettiva condizione dell'alloggio e in rapporto al prezzo richiesto per ogni singolo posto letto�. Inoltre, per quanto riguarda il profitto ingiusto che aveva ricavato il ricorrente �� corretto ritenere che anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a soggetti che, per la loro condizione di illegalit� nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo, contribuisca ad incrementare un profitto gi� di per s� ingiusto�. I giudici hanno poi aggiunto, in riferimento agli altri immigrati regolari presenti nell'appartamento, che non �pu� rilevare che in concreto, analogo profitto ingiusto sia realizzato anche a danno di stranieri non irregolari e perci� non profittando della loro condizione di illegalit� sul territorio bens� soltanto di altre situazioni produttive di imparit� nel rapporto negoziale, che pur non rilevando ai fini penali, nulla tolgono alla obiettiva sproporzione, e quindi ingiustizia, dei profitti i tal modo realizzati�.
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