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Data: 06/05/2010 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Il 3 maggio 2010 la Prima Sezione Civile della Cassazione ha emesso una sentenza per certi versi storica, quella n°10636 con cui è stato affermato il seguente principio: prima di convalidare l'espulsione il giudice di pace deve esprimersi "sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine, pericolo concreto che, se accertato, avrebbe comportato una situazione ostativa all'espulsione dello straniero"; così opinando gli Ermellini di Piazza Cavour hanno sancito che il Giudice di Pace di Caserta, nel deliberare in merito al ricorso presentato da un cittadino originario della Liberia non in possesso di permesso di soggiorno (che si era visto negare lo status di rifugiato dall'apposita Commissione Centrale), avrebbe dovuto attenersi alla misura di protezione umanitaria racchiusa nell'art. 19 della Legge denominata "Bossi - Fini". Ora sarà interessante assistere a come la giurisprudenza dei Giudici di Pace calerà il principio nella prassi. L'onere di allegazione delle condizioni ostative all'espulsione od al respingimento come dovrà essere calibrato? |
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