Data: 15/05/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza 10734 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che non è ammissibile la trascrizione nei registri civili del matrimonio religioso post portem: questo perché la volontà deve essere rinnovata all'atto della trascrizione e che quindi deve emergere nuovamente la volontà di unirsi in matrimonio anche agli effetti civili. La sentenza, depositata il 4 maggio 2010, è l'esito del ricorso proposto dalla moglie del defunto che, avendo trascritto tardivamente il matrimonio religioso anche sui registri civili, si era vista proporre impugnazione avverso questa trascrizione tardiva da parte dei figli del defunto. La corte, ha in proposito spiegato che “in base al principio della concentrazione nel tempo, che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all'organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge (…) cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla calibrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell'atto in doppio originale. Tale cristallizzazione non può essere protratta in definitivamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio no è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia. Detta volontà (…) se può essere presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizione avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando si verifica una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso (la richiesta e la relativa trascrizione). In tal caso, i richiamati adempimenti, proprio perché compiuti a distanza di tempo non sono considerati evidentemente espressivi di una volontà di entrambi i coniugi di ottenere gli effetti civili”.
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