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Data: 16/05/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti La Suprema Corte con la sentenza n. 10855 del 2010 ha ritenuto che non possano essere ricompresi nella comunione legale trai coniugi i valori mobiliari acquisiti prima del matrimonio. Essi per tanto, in base a quanti disposto all'art. 177 e 179 cc, non possono essere ricompresi tra i beni che ricadono nella predetta comunione. I giudici di legittimità con la sentenza in oggetto hanno ritenuto di poter confermare quanto già riconosciuto dai giudici di merito, ritenendo come in assenza di specifiche dichiarazioni di diverso tenore letterale i valori mobiliari di cui si controverteva non devono essere ritenuti di natura personale. Così la Corte ha rigettato anche il ricorso presentato da una donna per vedersi riconosciuti il 50 percento dei valori mobiliari del defunto marito ritenendo che essi fossero entrati a far parte della comunione. I giudici di merito avevano già in precedenza respinto la pretesa attorea ritenendo provato che i valori appartenessero al marito in epoca precedente al matrimonio. Questi infatti, pur essendo stati movimentati in costanza del vincolo, avevano conservato invariata la loro consistenza pari due miliardi. Sulla scorta di queste argomentazioni suffragate da presenza di presunzioni gravi precise e concordanti gli Ermellini hanno così potuto respingere la pretesa della ricorrente e confermare la pronuncia di merito. |
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