Data: 20/05/2010 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro che assume un atteggiamento tollerante rispetto alle ripetute assenze dei suoi dipendenti, perde il diritto di licenziare. E' importante infatti rispettare il criterio della “tempestività” del recesso. Nel caso esaminato dalla corte un lavoratore aveva impugnato il licenziamento e i giudici di merito avevano accolto la sua domanda perchè il datore di lavoro lo aveva licenziato dopo aver tuttavia tollerato, in un primo momento, le sue ripeture assenze (un totale di 572 giorni di assenza di malattia a fronte di un limite massimo di 365 giorni). Anche la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado: infatti dall'istruttoria era emerso che il datore di lavoro era ben a conoscenza delle assenze e ne aveva tollerato la ripetitività anche dopo la maturazione del comporto, così ingenerando nell'interessato il “convincimento delle assenze e dell'acquiescenza della controparte”. Il datore di lavoro proponeva allora ricorso per cassazione eccependo che “in tema di superamento del periodo di comporto la tempestività del licenziamento non può ridursi alla mera considerazione del dato cronologico, ma deve essere il prodotto di una valutazione delle concrete circostanze di fatto”. Un volta investiti della questione, gli Ermellini con la sentenza n. 11342 depositata l'11 maggio 2010, su ricorso del datore di lavoro hanno stabilito che “per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento – al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto – vada condotta con cirteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto”.
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