Data: 12/05/2010 10:09:00 - Autore: Francesca Bertinelli
Il TAR Lombardia, con sentenza 12 maggio 2010, n. 1464, ha stabilito che il discrimine tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina dell'accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attivitā posta in essere nell'esercizio di potestā pubbliche e attivitā condotta secondo moduli privatistici, ma nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialitā.
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