Data: 30/06/2010 - Autore: Luisa Foti
Se l'automobilista espone una fotocopia del certificato del permesso di parcheggio per invalidi al posto del certificato originale, non commette un reato: parola di Cassazione. Lo ha stabilito, in particolare, la quinta sezione penale con la sentenza n. 22578, depositata l'11 giugno 2010, annullando senza rinvio una sentenza perché il reato di uso di atto falso non si sarebbe consumato. Secondo la Corte infatti non si sarebbe trattato di un atto falso ma di una semplice fotocopia che in quanto tale non ha la natura di contraffazione ne di falsificazione dell'atto. Pertanto non si pone in essere violazione dell'art. 489 del codice penale “per la sua evidente inidoneità a simulare sostitutivamente l'atto originale. Nel caso di specie infatti l'attenzione del vigile che aveva rilevato il fatto, erta stata attirata proprio dalla singolarità dell'uso, in luogo dell'originale, di una fotocopia che palesemente si mostrava come tale. Conclusivamente, l'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di un parcheggio riservato da parte di un soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.
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