Data: 13/06/2010 14:42:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Corte di cassazione nella sentenza 22558 /2010 ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono infatti costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, anche se la vittima non era iscritta al sindacato, respingendo il ricorso del capocantiere e del responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, accusati di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto in seguito a un brutto incidente avvenuto mentre conduceva una gru. Gli imputati venivano quindi condannati a 10 mesi di carcere, e a risarcire non solo la vedova dell'uomo, ma anche i tre sindacati che si erano costituiti parti civili nel processo, e ai quali spettavano 15.000 euro ciascuno. I due ricorrevano in cassazione, contestando le accuse nel merito, cercando di attribuire la colpa di quanto avvenuto al lavoratore, e lamentandosi inoltre della costituzione di parte civile dei sindacati, ai quali peraltro il dipendente non risultava neppure iscritto. La Suprema Corte, ha concluso per l'ammissibilit� della costituzione in giudizio, in qualit� di parti civili, delle associazioni sindacali. La giurisprudenza della Suprema Corte, sottolineano i giudici citando molti precedenti, si � infatti evoluta in questo senso. "Il mutato quadro di riferimento" si legge in sentenza "porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilit� all'azione dagli stessi svolta".
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