Data: 21/06/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
In base al principio della concentrazione della tutela, i contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell'amministrazione finanziaria possono chiedere il risarcimento dei danno alla commissione tributaria provinciale e non alla giudice ordinario. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14499 stabilendo il radicarsi della giurisdizione del giudice tributario in merito a questo tipo di domande. Secondo il giudizio dei giudici di legittimit�, investiti della questione in seguito al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal contribuente dopo che si era prima rivolto al giudice ordinario, �le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute�.
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