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Data: 18/06/2010 13:30:00 - Autore: Roberto Cataldi Alcuni giorni addietro la Corte di Cassazione aveva stabilito che non costituisce reato l'esposizione di una copia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi. La sentenza (22578/2010) chiariva che una riproduzione in bianco e nero non può di certo simulare l'originale dato che si dimostra palesemente come una copia fotostatica e, per questo, viene a mancare il cosiddetto dolo generico che caratterizza il reato (Vedi news sulla sentenza 22578) Ma cosa accade se invece il permesso invalidi è stato copiato con lo scanner? Per la Corte non ci sono dubbi: la contraffazione del permesso di trasporto invalidi realizzata creando copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo altre generalità, configura il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. Come spiega la Corte in una nuova pronuncia (sentenza n.22694/2010 della Quinta sezione penale) "hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica". |
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