Data: 19/06/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
L'automobilista che non si sottopone al test alcolemico, subirà la confisca dell'automobile: è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.23428, precisando che la confisca si configura come sanzione penale accessoria. Le sezioni unite penali del Palazzaccio sono arrivate a questa decisione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone. I supremi giudici sono stati investiti della questione per stabilire se la confisca del veicolo, prevista dal Codice della strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, abbia natura di misura di sicurezza o di sanzione amministrativa. Nel delineare i nuovi profili normativi, dopo la modifica introdotta con la legge del 24 luglio 2008, n. 125, la Corte ha precisato che “la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria. In particolare la Corte ha precisato che con l'entrata in vigore del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125, è stato introdotto un inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e terza fascia del secondo comma dell'art. 186 ed ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma II, del codice penale”. Come sottolinea la Corte, la normativa precedentemente in vigore, non fu ritenuta efficace per contrastare il fenomeno del drive drinking principalemtne perché il conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi ai test alcolimetrici, accettando l'irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più, riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza”.
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