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Data: 23/06/2010 10:00:00 - Autore: Lavoro e Diritti La Corte di Cassazione, con sentenza n.14783 del 18 giugno 2010, ha ribadito il diritto per le coppie di fatto all'assegno per il nucleo familiare, per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi. Il fatto ha riguardato un uomo, che, dalla convivenza more uxorio ha avuto tre figli, tutti legalmente riconosciuti, minori e conviventi con loro e a loro carico. Tuttavia, il soggetto, risultava ancora sposato con la precedente moglie, con la quale aveva convissuto pochi mesi e, dalla quale non si era legalmente separato per difficolta economiche. Sulla base di questo fatto, l'Inps negava al richiedente l'assegno per i tre figli minori (nati dalla convivenza) a suo carico. Secondo Inps, infatti, l'assegno non può essere riconosciuto perchè i tre figli, non risultano immessi nel nucleo familiare sorto con il matrimonio, in quanto, il nucleo familiare del richiedente, risulta essere ancora formalmente costituito con la moglie. Sia il Tribunale di primo grado che quello d'Appello, accoglievano la richiesta del soggetto, dichiarando “il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi”. L'Inps ricorreva in Cassazione. Secondo la Corte, ai fini della normativa che disciplina l'assegno famigliare (L. 153/88) per “nucleo familiare” si deve intendere “quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni”. L'equiparazione ai figli, riguarda “i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l'altro coniuge”. Per “figlio naturale riconosciuto” si deve intendere, ai sensi dell'art. 250 c.c. il figlio riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. La normativa sull'assegno famigliare, richiede la qualifica di “figlio naturale riconosciuto” e non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare, continua la Corte, va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e, ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Per percepire l'assegno per il nucleo familiare per i tre figli legalmente riconosciuti, conclude la Corte, è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento. Fonte: Lavoro e Diritti |
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