Data: 24/06/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Corte di Cassazione, con sentenza 18 giugno 2010, n. 14707 ha stabilito che ai fini IRPEF, la maggiore detrazione prevista dal TUIR per il coniuge a carico si applica per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali o se si tratta di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e, se il contribuente non � coniugato o legalmente ed effettivamente separato. Dalla nozione �mancanza del coniuge� vanno quindi esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
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