Data: 22/06/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 155/2010, ha stabilito che č illegittimo il licenziamento della lavoratrice sul presupposto di aver superato il cd. periodo di comporto laddove risulti provato, anche dalla CTU, che la malattia č stata cagionata da demansionamento illegittimo e da fatti integranti mobbing e bossing.
Per cui, oltre alla indennitą sostitutiva di reintegra, scatta anche il risarcimento del danno.

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