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Data: 07/07/2010 10:00:00 - Autore: Luisa Foti In tema di esclusione da gara pubblica, il fallito che vuole essere riammesso alla gara deve impugnare il bando della gara. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 17742 depositata il 15 giugno 2010, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso del fallito che aveva come oggetto l'atto di esclusione e non il bando di gara. In proposito il tribunale amministrativo di primo grado ha stabilito che ciò che risulta lesivo è la clausola che prescrive i requisiti di partecipazione e non la nota di esclusione dalla gara. Infatti, “l'eventuale atto dell'Amministrazione procedente, volto ad escludere l'interessato privo dei requisiti previsti dal bando dalla procedura concorsuale avrà, pertanto, valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione già prodottasi nei confronti di chi, avendo comunque chiesto di partecipare alla procedura, attraverso la presentazione della domanda, appare già identificato come destinatario direttamente inciso dal bando di gara o di concorso. La presentazione della domanda di partecipazione, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando”. Come viene spiegato nella sentenza, “nel caso di specie, il bando di selezione (…) richiedeva tra i requisiti, oltre la partecipazione al progetto di lavori socialmente utili presso l'Istituto per almeno 12 mesi, il possesso alla data di presentazione della domanda del godimento dei diritti politici. Nella domanda di partecipazione la stessa interessata dichiarava: “non gode diritti politici in via transitoria perché sospesi a seguito di dichiarazione di fallimento”. Pertanto “la previsione del bando era immediatamente lesiva per (la ricorrente) e dunque, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando medesimo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1043/71, e non successivamente, insieme all'atto di esclusione dalla gara adottato in applicazione della clausola suddetta”. |
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