Data: 02/07/2010 10:00:00 - Autore: Emanuele Soraci
Emanuele dott. Soraci - Le misure correttive apportate alla manovra finanziaria per il 2010/2012 sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale n. 125 con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca �Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit� economica�. Come pi� volte preannunciato dal presidente del consiglio, gli interventi correttivi sono molteplici e coinvolgono i pi� svariati settori economici ma l'intervento che maggiormente incider� sulla collettivit� � nel settore previdenziale, oltre a quello di contenimento della spesa pubblica in materia di pubblico impiego. Come nota positiva si evidenzia che il temuto blocco della corresponsione dell'indennit� di buona uscita cos� come la modifica delle quote minime per accedere alla pensione e la paventata decorrenza delle nuove finestre pensionistiche sin dal prossimo mese di luglio, non sono stati inserite nel testo del decreto legge. Le misure correttive apportate, tuttavia, risultano ugualmente corpose e attengono alla sostanziale modifica delle attuali finestre di uscite sia per il pensionando che matura i requisiti per la fuoriuscita per vecchiaia sia per colui il quale matura i requisiti di anticipata anzianit� contributiva e ai nuovi criteri di computo della buona uscita. Ma la principale novit� introdotta dal governo nel sistema previdenziale � senza dubbio l'elisione delle finestre di uscite a decorrere dal 01 gennaio del 2011, salvaguardando in tal modo il diritto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre del corrente anno. La lettera a) del comma 1 e 2 dell'art. 12, sancisce, infatti, che chi conseguir� il diritto alla pensione di vecchiaia o di anticipata anzianit� entro il 2010 potr� accedere serenamente al collocamento a riposo secondo le vecchie finestre programmate dall'art. 1 della legge n. 247/2007, invece chi maturer� il diritto al pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne) con la maturazione anche dei requisiti contributivi o di anticipata anzianit� (secondo il sistema quote) a decorrere dal 01 gennaio 2011, si vedr� posticipato il collocamento a riposo di ben 12 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. La stessa sorte toccher� anche ai dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per la pensione di anzianit� con pi� di 40 anni di contribuzione. Invero, in fase di stesura del decreto legge era stato proclamato l'intento di inserire una clausola di salvaguardia per quest'ultima categoria di futuri pensionati ma di questa, purtroppo, l'art. 12 non fa menzione. Il comma 2 dell'art. 12, infatti, fa riferimento all'art. 1 comma 6 della legge n. 243/04 nella sua totalit� non lasciando spazio ad alcuna interpretazione favorevole, anche se da pi� parti qualche dubbio persiste. Certamente non aver previsto una ben che minima clausola di salvaguardia per chi supera i 40 anni di contribuzione dal 01 gennaio 2011, costringendo il dipendente alla permanenza in servizio per un anno dopo la maturazione del diritto, pu� essere �giustificabile� solo con la necessit� di dover affrontare la crisi economica che si sta attraversando in quanto la permanenza in servizio comporta un momentaneo alleggerimento della cassa previdenziale ma non reca alcun beneficio al pensionando che continuer� a pagare contributi. L'unico beneficio che si potrebbe intravedere � che nel corso dell'anno di attesa per il collocamento a riposo il pensionando potrebbe ottenere dei benefici economici stipendiali che incrementerebbero il computo pensionistico. Dalla normativa in esame � escluso il personale del comparto della scuola che continuer� ad andare in pensione ai sensi del comma 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 che prevede il collocamento a riposo con l'unica finestra di settembre per chi matura i requisiti di et� e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno. In sintesi, i requisiti in atto vigenti dal 2008 per poter accedere alla pensione di anzianit� con meno di 40 anni di contribuzione sono riportati nella tabella a) (vedesi allegato). Ad avvenuta maturazione dei requisiti evidenziati dalla tabella a) si individua successivamente nella prima colonna della tabella b) (vedesi allegato) il trimestre in cui siano contemporaneamente presenti sia il requisito dell'et� anagrafica sia gli anni di contribuzione e nella seconda colonna la corrispondente decorrenza della pensione (finestra di uscita). Le finestre della tabella b), si ribadisce, resteranno in vigore per tutti i pubblici dipendenti che matureranno il diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2010, successivamente a tale data le finestre scompariranno e per chi maturer� il diritto al collocamento a riposo, secondo l'immutata tabella a), dovr� attendere 12 mesi che decorreranno dalla maturazione dei requisiti, giuste disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 12. Pu� essere utile un esempio per una pi� facile compressione delle modifiche: il pensionando che al 31/12/2010 matura i requisiti indicati nella tabella a) (quota 95, cio� 59 anni di et� anagrafica con 36 anni di contribuzione oppure 60 anni di et� con 35 anni di contribuzione) acceder� al pensionamento secondo le finestre indicate nella tabella b), cio� a decorrere da gennaio del 2011 se matura i requisiti entro il primo semestre oppure dal mese di luglio del 2011 se il conseguimento dei requisiti avviene entro il secondo trimestre. Il pensionando che matura, invece, i requisiti di cui alla tabella a) a decorrere dal 01 gennaio 2011 (quota 96, cio� 60 anni di et� anagrafica con 36 anni di contribuzione oppure 61 anni di et� con 35 anni di contribuzione) dovr� attendere dodici mesi dalla maturazione dei requisiti e cosi a seguire secondo una mobilit� individuale della fuori uscita individuale che decorrer� dal conseguimento del diritto stesso. Un deroga � stata prevista per le donne che al 31 dicembre 2009 hanno maturato i requisiti di anzianit� anagrafica e contributiva di cui all'art. 22 della legge n. 102/2009 (57 anni di et� con 35 anni di contribuzione) che conservano il diritto al pensionamento a condizione che optino per il calcolo pensionistico con sistema contributivo. Per quanto attiene coloro che maturano il diritto pensionistico per anzianit� contributiva pari o superiore a 40 anni si accede al collocamento a riposo secondo la tabella c (vedesi allegato) in vigore dal 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera a) della legge n. 247/07. Anche per costoro vale la regola che per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 sar� collocato a riposo con le vecchie finestre chi invece maturer� i requisiti a decorrere dal 01 gennaio 2011 dovr� attendere 12 mese dall'avvenuta maturazione. In analogia a quanto disposto per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato, la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 sancisce che anche coloro che maturano il diritto al pensionamento per raggiunti limiti di et� anagrafica, pensione di vecchiaia, dovranno attendere dodici mesi dalla maturazione del diritto per essere collocati a riposo. Secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 247/2007 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono 65 anni per gli uomini e ai sensi dell'art. 22 della legge n. 102/2009 per le donne necessitano i 61 anni (limite soggetto a revisione). Bisogna, tuttavia, precisare che per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica liquidate secondo il sistema retributivo e misto bisogna anche aver maturato il minimo di 20 anni di anzianit� contributiva, ne sono sufficiente 15 anni di contribuzione per coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992, (secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92). Per coloro i quali accedono alla pensione di vecchiaia con la liquidazione secondo il sistema contributivo sono sufficienti 5 anni di contribuzione. Le tabelle in atto in vigore per la pensione di vecchiaia sono sancite ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera b) della legge n. 247/07 (vedesi allegato tabella d). Bisogna fare una particolare menzione al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 247/07 con il comma 11 dell'art. 72 della legge n. 133/2008 da cui si deduce che se il limite del triennio 2009/2011 sancito dall'art. 72 sar� prorogato o esteso anche per l'avvenire avremmo, anche in questo caso, una ulteriore finestra mobile individuale. Nello specifico, l'art. 72 della legge n. 133/2008 lascia alle amministrazioni, ove ricorrono alcune specifiche ed individuabili circostanze di natura oggettiva, un certo potere discrezionale nella scelta di mantenere o meno in servizio il dipendente che sia in procinto di maturare i 40 anni di contribuzione o il raggiunto dei limiti di et�. Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione intenda continuare ad avvalersi della collaborazione del dipendente il rapporto di lavoro proseguir� sino: alla data concordata con il dipendente oppure al raggiungimento dei limiti di et� (per coloro che superarono i 40 anni) oppure il rapporto di lavoro si scioglier� a seguito di un preavviso di sei mesi, con una conseguente fuoriuscita mobile individuale. Viceversa, nel caso in cui l'amministrazione non intenda avvalersi della facolt� di prosecuzione, si proceder� alla risoluzione contrattuale e il dipendente verr� collocato a riposo in funzione dell'avvenuta maturazione del diritto. Un escamotage per coloro che intendano conseguire il pensionamento con 40 di contribuzione senza aspettare un anno dalla maturazione dal diritto, � quello di studiare con attenzione la tabella a) e, in funzione dell'avventa maturazione del diritto con 39 anni di contribuzione, presenti istanza di pensionamento alla propria amministrazione l'anno precedente alla maturazione. In definitiva il diritto al pensionamento maturer� con i requisiti necessari per il collocamento a riposo inferiore a 40 anni ma il computo pensionistico sar� con 40 anni di contribuzione, con una fuori uscita anticipata di anno. Il decreto legge in corso di conversione in legge a fine iter parlamentare, difficilmente recher� ulteriori rettifiche o integrazioni all'art. 12 tranne per quanto attiene innalzamento dell'et� pensionabile delle donne. Infatti, il nostro legislatore a breve dovr� adeguarsi alla normativa europea che prevede la sostanziale parit� di diritti tra uomini e donne nel limite massimo di et� pensionabile di 65^ anni, saranno cos� bruciate le graduali tappe, tra l'altro gi� previste normativamente, di innalzamento dell'et� pensionabile delle donne al 65^ anno di et� a decorrere dal 2016. Di Emanuele dott. Soraci
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