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Data: 05/07/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24510 del 30 giugno 2010 ha riconosciuto che gli insulti a mezzo e-mail non sono idonei ad integrare il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. Conseguentemente una simile condotta non essere penalmente perseguibile. Nel caso di specie un uomo aveva proferito, a mezzo e-mail, nei confronti di un collega, apprezzamenti gravemente lesivi della dignitą e della integritą personale e professionale della convivente. I giudici di legittimitą hanno ritenuto di non poter condividere la lettura data dai Giudici di prime cure, i quali avevano ritenuto che il caso in esame fosse riconducibile alle molestie telefoniche, come previste all'art. 660 cp, in quanto tale previsione sarebbe stata idonea a ricomprendere, non solo le molestie telefoniche ma anche tutte quelle effettuate tramite analoghi mezzi di comunicazione a distanza. Secondo la Suprema Corte una semplice e-mail non comporta, a differenza di una telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne` intrusione diretta del primo nella sfera delle attivitą del secondo. Una e-mail, continua la Corte, non ha lo stesso carattere invasivo di una telefonata, nella quale il destinatario non ha modo di sottrarsi alla intrusione se non se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertą di comunicazione, costituzionalmente garantita.
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